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Modifica della modalità di riconsegna degli allievi frequentanti la scuola secondaria di primo grado

Numero di protocollo: 
Circolare n° 59
Data di emissione: 
07/11/2017
A tutti i genitori
Ai docenti
A tutto il personale
 
Oggetto: Modifica della modalità di riconsegna degli allievi frequentanti la scuola secondaria di primo grado
 
Gentilissimi,
la valutazione della recente sentenza della Corte di Cassazione - terza sezione civile - n° 21593/17 riguardante l’obbligo a carico del Personale Scolastico di provvedere alla custodia degli alunni minori di 14 anni fino alla riconsegna diretta ai genitori o ai loro delegati, obbligo riaffermato pubblicamente dalla Ministra dell’Istruzione, Università e Ricerca On. le Fedeli, richiamando tutte le istituzioni Scolastiche al rispetto delle leggi a tutela dei minori, impone il divieto di consentire l’uscita autonoma (ovvero senza la reale presenza di genitori o delegati) degli alunni minori di 14 anni .
Pur consapevole e nella totale comprensione delle difficoltà di ordine organizzativo che il divieto di uscita autonoma degli allievi può comportare a carico delle famiglie ed altrettanto sensibile alle opinioni circa le conseguenze sulla crescita e la progressiva acquisizione dell’autonomia da parte dei minori, in ottemperanza alle norme di legge ed al richiamo della Ministra dell’Istruzione, Università e Ricerca, ai sensi dell’art. 25 Dlgs 165/01 sono chiamata ad assumere, mio malgrado, la decisione di vietare l’uscita autonoma degli alunni dell’Istituto.
Pertanto, a far data dal 20 novembre 2017, al momento dell’uscita al termine delle attività didattiche, agli allievi sarà consentito di lasciare l’Istituto Scolastico solo se potranno essere riconsegnati ai loro genitori o ad altri soggetti maggiorenni da essi delegati.
 
Dalla stessa data non saranno più accettate richieste da parte dei genitori, comunque motivate, richiedenti l’uscita autonoma degli allievi e verranno rese invalide quelle già in atto.
 
I genitori pertanto avranno l’obbligo di essere presenti, direttamente o tramite loro delegati, all’orario di uscita al di fuori dell’Istituto, qualora in via eccezionale i genitori o le persone delegate fossero impossibilitati a presentarsi all’ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell’imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell’alunno, consapevoli che in loro assenza gli allievi dovranno restare all’interno della scuola e che, in caso di ritardo prolungato e in assenza della predetta informazione, al fine di rintracciare i genitori per la loro riconsegna, gli operatori scolastici hanno la disposizione di ricorrere agli organi di Polizia.
 
Resta inteso che qualunque cambiamento potrà intervenire per via legislativa nei prossimi giorni vedrà una modifica totale o parziale di tali indicazioni.
 
Contando sulla vostra comprensione e collaborazione, si porgono distinti saluti.
 
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rosa Apa
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993)
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